Agenzia delle entrate – testo guida alle agevolazioni fiscali per disabili – edizione 2017

Agenzia delle entrate – testo guida alle agevolazioni fiscali per disabili – edizione 2017.
INDICE
4
5
elenco  di 24 elementi
1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI ………………………………………………………….. 2
2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO ………………………………………………. 4
Chi ne ha diritto …………………………………………………………………………………. 4
Per quali veicoli? ………………………………………………………………………………… 5
La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione ……………………………………………. 5
L’agevolazione Iva ………………………………………………………………………………. 7
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo ………………………………………… 9
L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà ……………………. 10
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità …… 10
La documentazione …………………………………………………………………………… 10
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie …………. 12
3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI ………………………………………………………………… 15
La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap ……………………………………… 15
Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio …………………………… 16
La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non autosufficienti) ……. 19
Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici ………………………. 20
Le altre agevolazioni per i non vedenti ……………………………………………………. 22
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche ……………………….. 22
La maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative………………………………… 23
L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione ……………………………….. 24
4. ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ ………………………. 25
5. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI ……………………………………….. 26
Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni ……………………………………………. 28
6. PER SAPERNE DI PIÙ ………………………………………………………………………. 31
fine elenco
81
aggiornamento gennaio 2017
89
1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

118
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di
disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:
elenco  di 2 elementi
 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
fine elenco
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito,
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).
VEICOLI
elenco  di 4 elementi
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
 Iva agevolata al 4% sull’acquisto
 esenzione dal bollo auto
 esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
fine elenco
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
elenco  di 4 elementi
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
 Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
 detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
fine elenco
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
elenco  di 1 elementi
 detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
fine elenco
SPESE SANITARIE
elenco  di 1 elementi
 deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
fine elenco
ASSISTENZA PERSONALE
elenco  di 2 elementi
 deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale o familiare
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione
che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Capitolo 3).
fine elenco
517
2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Chi ne ha diritto
531
Possono usufruire delle agevolazioni:
elenco  di 4 elementi
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
fine elenco
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali
e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo
2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante
l’età evolutiva …”.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla
Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
ATTENZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare
delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per quali veicoli?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

tabella con 2 colonne e 7 righe
autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente  
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati
al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente  
autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo  
autocaravan (*) (**)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso
il conducente  
motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea
carrozzeria  
motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente  
motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo
fine tabella

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza
limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere
il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque
essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo:
restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per
tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di
pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta
dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro
sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo
sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
ATTENZIONE
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.
L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
elenco  di 2 elementi
 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
fine elenco
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
elenco  di 3 elementi
 all’acquisto contestuale di optional
 alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
 alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
fine elenco
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle
cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le
prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche
se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato
alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è
possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato
rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal
PRA.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%)
e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio
handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
ATTENZIONE
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti
l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
elenco  di 2 elementi
 emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero
della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
 comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
fine elenco
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data
della vendita o dell’importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo
“traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante
il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota
agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
elenco  di 2 elementi
 il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)
 esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

fine elenco
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
elenco  di 2 elementi
 il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
 il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.
fine elenco
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi
o diversi adattamenti del mezzo).
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti
per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti
l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
ATTENZIONE
Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo.
E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà
la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali,
eccetera).
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione
prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo
allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice
fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella di pagina 5), sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del
quale il disabile è fiscalmente a carico.
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona
con disabilità
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che
ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a
carico.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di
accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa
siano a lui intestati e non al suo familiare.
ATTENZIONE
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti
per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
La documentazione
Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.
Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da
grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.
elenco  di 1 elementi
1.
C
ertificazione attestante la condizione di disabilità:
elenco  di 3 elementi livello interno 1
o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
o per il disabile psichico o mentale, è richiesto
elenco  di 2 elementi livello interno 2
• il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
• il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione
per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)
fine elenco livello interno 2
o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla
Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma
3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
fine elenco livello interno 1
fine elenco
Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.
elenco  di 1 elementi livello interno 1
A. I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali
per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato
dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia
e la natura psichica o mentale della stessa.
fine elenco livello interno 1
fine elenco
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido
un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in
grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” . In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione
non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
elenco  di 2 elementi livello interno 1
B. I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare
lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità
a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento
anche alla gravità della patologia.
C. Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la
certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere
fine elenco livello interno 1
fine elenco
elenco  di 1 elementi
elenco  di 2 elementi livello interno 1
prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica.
D. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque
riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso
una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
fine elenco livello interno 1
2.
D
ichiarazione sostitutiva di atto notorio
(solo per usufruire dell’Iva al 4%)
fine elenco
Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
elenco  di 1 elementi
3.
F
otocopia dell’ult
ima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
fine elenco
Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

ATTENZIONE
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.
In particolare, è stato previsto che:
elenco  di 2 elementi
 i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter
richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi)
 le attestazioni medico legali – indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali – possono essere sostituite dal verbale della commissione medica.
Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa
dall’interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
fine elenco
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità
motorie
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni
è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile
fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni
mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
ATTENZIONE
Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni
fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà
usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21
maggio 2014).
Per quali veicoli?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa
categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
elenco  di 2 elementi
 motocarrozzette
 autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
fine elenco
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella di pagina 5.
L’adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni
(Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria
o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie,
purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
elenco  di 8 elementi
 pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
 sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
 sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
 sportello scorrevole
 altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
fine elenco
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti
in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
L’Iva agevolata sugli acquisti
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:
elenco  di 3 elementi
1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli
o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima
dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte
appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i
predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai
relativi acquisti di accessori e strumenti.
fine elenco
Gli obblighi dell’impresa
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio,
deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e
della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.
Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.
Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità
di deambulazione) devono presentare:
elenco  di 4 elementi
1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale”
(solo
per i disabili che guidano).
Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una
qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di
handicap sia della persona del
quale egli risulta
fiscalmente
a carico
2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di
accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante
ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in
possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale,
oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
fine elenco
5095
3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
5111
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando
il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
elenco  di 2 elementi
 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
fine elenco
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.

tabella con 3 colonne e 6 righe
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO  
figlio di età inferiore a 3 anni
1.220 euro  
figlio di età pari o superiore a 3 anni
950 euro  
figlio portatore di handicap
età inferiore a 3 anni
1.620 euro  
 
età pari o superiore a 3 anni
1.350 euro  
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
fine tabella

Le detrazioni effettive
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene
dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato
al regime della cedolare secca.
La formula per il calcolo: detrazione teorica X 95.000 – reddito complessivo 95.000
Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
ESEMPIO
Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.
La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:
1.350 (detrazione base) X 95.000 – 30.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67
95.000
Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
La ripartizione della detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti,
si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio
nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
Cosa significa “incapienza”?
Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste
situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione
dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.
Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
elenco  di 2 elementi
 le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
 le spese di “assistenza specifica”.
fine elenco
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
elenco  di 3 elementi
 l’assistenza infermieristica e riabilitativa
 le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
(se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
 le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal
personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
fine elenco
ATTENZIONE
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte
che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto
di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio,
analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
elenco  di 5 elementi
 il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono
essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
 l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti
della colonna vertebrale
 l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non
è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di
spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione
 l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
fine elenco
elenco  di 2 elementi
 l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti
tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono
a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa
 i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
fine elenco
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la
detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo
sia fiscalmente a suo carico.
La documentazione
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che
sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge
n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità
civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste
anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia
del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di
invalidità.
Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della
deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n.
104 del 1992.
Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente
indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili
dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta,
quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
elenco  di 1 elementi
 per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che
si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti
diretti con il paziente.
fine elenco
In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver
eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche
con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico)
e il motivo per la quale è stata acquistata
elenco  di 2 elementi
 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante
che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile
 per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il
numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
fine elenco
La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non
autosufficienti)
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile
nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non
è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della
cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere
alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni
d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve
contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,
nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.
In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella
di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione:
la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per
esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione
e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
elenco  di 6 elementi
 servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi,
anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite
capacità motorie)
 protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
 protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
 apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
 poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
 prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
fine elenco
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia
appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio
e per conseguire una delle seguenti finalità:
elenco  di 2 elementi
 facilitare
elenco  di 4 elementi livello interno 1
 la comunicazione interpersonale
 l’elaborazione scritta o grafica
 il controllo dell’ambiente
 l’accesso all’informazione e alla cultura
fine elenco livello interno 1
 assistere la riabilitazione.
fine elenco
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
elenco  di 2 elementi
 specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione
e il sussidio tecnico e informatico
 certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
fine elenco
Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del
costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente,
in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti,
anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici
e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli
stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
elenco  di 2 elementi
 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017
 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018.
fine elenco
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
elenco  di 2 elementi
 quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
 i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire
la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
fine elenco
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del
disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
elenco  di 2 elementi
 la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
 la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
fine elenco
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in
dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
nella sezione “l’Agenzia informa&rdquo