Compatibilita’ del congedo parentale con i permessi Legge 104/1992: Chiarimenti

Finalmente sono arrivati i chiarimenti da parte dell’INPS in ordine alla possibilita’ di cumulare il congedo parentale in modalita’ oraria con i permessi Legge 104/1992, presi per l’assistenza a familiari disabili gravi o a beneficio di se stessi.

A tal fine riportiamo sinteticamente le fonti normative e amministrative.

– Fonti normative di riferimento:

  • per la richiesta del congedo parentale ad ore, vedi art. 32 del decreto legislativo 2001/151 – T.U. maternita’ e paternita’, a cui e’ stato aggiunto prima il comma 1-bis per effetto dell’art. 1, comma 339, della legge di stabilita’ per il 2013 (legge 14 dicembre 2012, n. 228), e successivamente il comma 1-ter ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione, in via sperimentale nell’anno 2015, vedi l’art. 26, commi 2 e 4, dello stesso decreto legislativo 80/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act).
  • per la fruizione dei permessi per disabilita’ grave, vedi Legge 104/1992, art. 33, comma 3 per la modalita’ a giorni frazionati per CCNL e comma 6 per la modalita’ ad ore.

– Fonti amministrative:

  • circolari INPS n. 139 del 17-07-2015 e n. 152 del 18-08-2015 par. 2.1, ultimo capoverso
  • messaggio INPS n. 6704 del 03-11-2015

     Alla luce delle fonti normative ed amministrative sopra indicate, Pertanto, a quanti intendano richiedere i congedi parentali, madri e padri di minori entro il dodicesimo anno di eta’, e che, al contempo, siano titolari di permessi Legge 104/1992, art. 33, e’ concessa la possibilita’ di fruire congiuntamente del congedo parentale su base oraria anche nei giorni in cui gli stessi fruiscano delle assenze per Legge 104/1992, siano esse giornaliere e frazionate a ore come da previsione contrattuale, siano esse orarie ex art. 33 comma 6.

La ragione risiede nella diversa fonte normativa che stabilisce la titolarita’ del diritto all’assenza, espressa da un lato dal T.U., maternità e paternità, dall’altro dalla Legge 104/1992.

            Nota Bene: Per l’elevazione, sempre in via sperimentale nell’anno 2015, dei limiti temporali di fruibilita’ del congedo parentale da 8 a 12 anni e l’elevazione dei limiti temporali di eta’ da 3 a 6 anni del bambino per godere dell’indennizzo al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito, vedi decreto legislativo 80/2015, che modifica gli artt. 32 e 34 del T.U. maternita’ e paternita’. Per la fonte amministrativa si rimanda alla circolare INPS N. 139 del 17-07-2015.

– Sussistono, invece, ipotesi di incumulabilita’, ad esempio, tra il congedo parentale a ore e i riposi orari giornalieri previsti per i figli con disabilita’ gravi di cui agli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del medesimo T.U. maternita’ e paternita’, che in genere vengono richiesti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, cosi’ come sussiste incumulabilita’ tra il congedo parentale a ore e i riposi orari per allattamento, sempre previsti dal T.U. agli artt. 39 e 40.