Diritti dei viaggiatori disabili o a mobilità limitata quali sono e come farli rispettare

Diritti dei viaggiatori disabili o a mobilità limitata, quali sono e come farli rispettare

Quali diritti hanno le persone disabili o con mobilità ridotta che viaggiano all’interno dell’Unione europea con aerei, navi, treni, autobus e pullman. Quali sono le forme di assistenza che devono essere garantite dalle compagnie di viaggio e quando è necessaria la presenza di un accompagnatore. L’Unione europea, al fine di consentire la libera circolazione senza discriminazioni e senza costi addizionali su aerei, treni, autobus e navi alle persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani, Pmr, ha previsto un regolamento comunitario nel quale vengono disposte le procedure che devono essere attuate in tutti i paesi membri. Chi rientra dunque nelle categorie citate ha gli stessi diritti di tutti i cittadini di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, senza dover per via della propria condizione essere assoggettato a ulteriori spese, disagi o disservizi. I diritti riconosciuti ai viaggiatori disabili o con mobilità ridotta Secondo quanto previsto in sede europea, le tutele devono essere garantite a tutti i viaggiatori “la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”. Inoltre, quando questa tipologia di viaggiatori acquista un biglietto, il rivenditore ha il dovere di fornirgli tutte le informazioni sul viaggio in un formato accessibile così come quelle relative alle strutture specifiche messe a disposizione a bordo dell’aereo, del treno, dell’autobus, del pullman o della nave. I viaggiatori disabili o a mobilità ridotta hanno inoltre diritto all’assistenza gratuita nei terminal, nelle stazioni o a bordo del vettore. In nessun caso chi offre il servizio di trasporto può rifiutare il viaggio alla persona disabile, a meno che la decisione non sia giustificata da evidenti ragioni di sicurezza dovute alla progettazione del veicolo o dell’infrastruttura. Le compagnie aeree o di altro trasporto possono prevedere che il viaggiatore Prm venga accompagnato da un’altra persona che possa prestare lui la dovuta assistenza. L’accompagnatore viene considerato un passeggero come gli altri, motivo per il quale non ha diritto al trasporto gratuito.

Persone disabili o con mobilità ridotta: il viaggio in aereo

Per quanto riguarda i viaggi in aereo di persone disabili o a mobilità ridotta, la normativa di riferimento è il regolamento Ce n. 1107/2006. In esso si fa espresso richiamo all’assistenza obbligatoria e gratuita che deve essere garantita a tutti i viaggiatori Prm. Tale normativa è valida: per tutti i voli, siano essi di linea, charter o low cost; per i voli in partenza o in transito da un aeroporto comunitario, ivi compresi quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera; per tutti i voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, compresi quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria oppure norvegese, islandese o svizzera. L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, è l’organismo responsabile in Italia del regolamento europeo e, con Circolare Enac Gen 02A, ha dato attuazione alle direttive. Sono stati nello specifico previsti dei codici indicativi delle varie tipologie di disabilità e le relative necessità: Blnd, relativo ai passeggeri ipovedenti o ciechi Wchr, per i viaggiatori che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia; Wchs, per coloro che risultano impossibilitati a percorrere lunghe distanze e non possono salire e scendere le scale, ma sono autonomi a bordo dell’aeromobile; Wchc, per i passeggeri completamente immobili e non autosufficienti. Se ne deduce che per loro a bordo dell’aeromobile è necessaria un’assistenza totale; Deaf, per le persone con disabilità uditiva; Dpna, per i soggetti con disabilità intellettuali o comportamentali Per quel che riguarda l’assistenza prevista alle persone disabili o con mobilità ridotta nei viaggi in aereo, è stabilito che venga loro fornito aiuto gratuito in diversi momenti tipici del trasporto con aeroplano. Si tratta: dell’assistenza con il bagaglio, all’imbarco e alla consegna; dell’assistenza per riuscire a salire e a scendere dall’aereo; dell’assistenza negli aeroporti, prima e dopo il volo: dell’assistenza durante il volo; dell’assistenza a terra nel caso di persone disabili o a mobilità ridotta che viaggiano che si muovono con l’ausilio di un cane guida. Non è invece previsto che le compagnie aeree forniscano la loro assistenza ai passeggeri Pmr per quel che riguarda il consumo di un pasto o la somministrazione di medicinali durante il volo. Qualora tali attività fossero necessarie, come nel caso di un viaggio di molte ore, è la compagnia aerea stessa a poter richiedere la presenza di un accompagnatore. Quest’ultimo, come detto, non ha diritto a nessuna forma di sconto e subisce dunque lo stesso trattamento economico che spetta a tutti gli altri passeggeri. Al fine di ottenere il miglior servizio possibile, il consiglio è quello di informare per tempo – almeno 48 ore prima della partenza – la compagnia aerea, in modo da permettere al vettore di organizzare il viaggio. Andrà infatti specificata l’assistenza di cui si necessita, così come la presenza di eventuali accompagnatori o di cani guida. Qualora alcuni dei diritti sopracitati non dovessero essere garantiti dalla compagnia aerea, il viaggiatore leso può rivolgersi alle autorità aeroportuali oppure contattare l’organismo nazionale competente nel paese in cui si è verificata l’irregolarità.

I viaggi in treno per le persone disabili o con mobilità ridotta

Quanto già detto per i viaggi in aereo, trova conferma in gran parte anche nel caso di mobilità su rotaia. Alla persona disabile o con mobilità ridotta che viaggia in treno deve essere infatti garantita assistenza gratuita: per le operazioni di accesso e discesa dal vagone; per le suddette operazioni in caso di cambio treno; in stazione prima e dopo il viaggio. Anche in questo caso, le aziende del trasporto ferroviario non possono negare l’accesso al treno alle persone disabili o con mobilità ridotta. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui sul mezzo di trasporto non possa essere garantita la sicurezza del soggetto per impossibilità strutturali del treno o del posto a sedere. Così come già detto per i viaggi in aereo, anche per il trasporto in treno di persona Pmr è consigliabile contattare l’azienda erogatrice del servizio almeno 48 ore prima della partenza per indicare tutte le esigenze specifiche del passeggero.

I diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nei viaggi in autobus

L’ordinamento garantisce alle persone disabili o con mobilità ridotta di poter viaggiare anche utilizzando autobus o pullman. Le compagnie di trasporto sono chiamate nello specifico a fornire tutte le forme di assistenza necessarie ai soggetti aventi diritto che programmano un viaggio a lunga percorrenza, pari o superiore a 250 km. Si sottolinea che per viaggio a lunga percorrenza si fa riferimento al percorso programmato del servizio e non a quello individuale del singolo passeggero. In questi casi i viaggiatori Pmr hanno diritto: all’assistenza nei terminal designati per salire e scendere dall’autobus o pullman; ad un accompagnatore che viaggia in maniera gratuita se la sua presenza è fondamentale per risolvere i problemi di salute e sicurezza del viaggiatore disabile o con mobilità ridotta. Anche in questo caso è bene informare per tempo – almeno 36 ore prima della partenza – l’azienda di trasporto, la biglietteria o il tour operator delle necessità per il viaggio. Le compagnie di autobus e pullman non possono negare il viaggio ai passeggeri Pmr, a meno che il mezzo di trasporto non presenti dei problemi di sicurezza per il soggetto derivanti da sue caratteristiche strutturali.

Viaggi in nave, i diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta

In ultimo ci occupiamo dei viaggi in nave per i quali si seguono le stesse indicazioni già viste per quelli in aereo, treno, autobus e pullman. Ecco dunque che la compagnia navale deve prestare assistenza al soggetto avente diritto per le operazioni: di salita e discesa dall’imbarcazione; di cambio delle imbarcazioni; a bordo dell’imbarcazione; al porto di partenza e di arrivo. Alle compagnie che offrono il servizio di trasporto in nave è data la possibilità di prevedere la presenza di un accompagnatore a bordo per motivi di sicurezza legati alla conformazione dell’imbarcazione o delle strutture portuali. A tale accompagnatore viene garantito il trasporto gratuito. Per eventuali esigenze relative ai termini del pernottamento, all’assegnazione del posto, all’assistenza o alla necessità di portare a bordo delle attrezzature mediche, è necessario informare la compagnia di trasporto o la biglietteria al momento della prenotazione.