Carissimi soci, con la presente si forniscono indicazioni in merito alla documentazione sanitaria richiesta per l’accesso all’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici.
Riferimenti normativi
La materia è disciplinata da:
– Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998, art. 2
– Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2021, che ha aggiornato e semplificato la documentazione richiesta. Tali disposizioni prevedono che, ai fini dell’agevolazione, il soggetto debba produrre:
certificazione attestante l’invalidità permanente eventuale certificazione medica integrativa attestante il collegamento funzionale tra menomazione e sussidio richiesto.
Interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul punto, con la Risposta a interpello n. 578 del 3 settembre 2021, chiarendo che: la normativa non prevede alcun limite temporale di validità delle certificazioni sanitarie richieste ai fini dell’IVA agevolata.
Ne consegue che: non esiste una scadenza “automatica” dei certificati medici, la validità è legata esclusivamente alla permanenza della condizione sanitaria certificata.
Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra richiamato:
è illegittimo richiedere certificati medici “recenti” o aggiornati, in assenza di variazioni della condizione sanitaria; è illegittimo subordinare l’applicazione dell’IVA al 4% alla produzione di documentazione con una data recente.
Il certificato resta valido finché la patologia è invariata e sussiste il collegamento funzionale con il bene acquistato.
Gli associati potranno pertanto utilizzare certificazioni già in loro possesso, anche se non recenti, esibendo la presente comunicazione in caso di contestazioni da parte dei fornitori.
Cav. Silvano Stefanoni
Presidente Consiglio regionale lombardo UICI
