Le indennita’ di accompagnamento escono dal calcolo dell’ISEE

Con vero piacere, segnaliamo che, con una importantissima sentenza del Consiglio di Stato, depositata in cancelleria il 29 febbraio scorso, che certamente avra’ effetti molto importanti nel campo delle prestazioni socio-assistenziali destinate alle persone con disabilita’, le indennità di accompagnamento escono dal complesso meccanismo del calcolo dell’ISEE, la cui certificazione, a secondo dei risultati reddituali raggiunti, determina la compartecipazione economica da parte dell’utente o delle famiglie  per usufruire di tantissimi servizi sociali e assistenziali erogati da vari enti.

Con tale sentenza, respingendo il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del lavoro e dal Ministero di Economia e Finanze, il Consiglio di Stato stabilisce definitivamente che le indennita’ di accompagnamento percepite da quanti soffrono delle forme piu’ gravi di disabilita’, non possono essere calcolate ai fini dell’ISEE.

– Tutte le principali associazioni di persone con disabilita’, compresa la nostra Unione, da anni e in vario modo, hanno sempre contestato la legittimita’ morale e legale di tale norma, dettata dall’art. 4, comma 2, del DPCM 159/2013 (che considerava ai fini del calcolo reddituale per l’ISEE anche i trattamenti assistenziali e indennitari percepiti dalle persone con disabilita’).

Di enorme valore sono le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato e’ giunto alla formulazione della sentenza, lungamente auspicata da molte famiglie e da tutte le Associazioni delle persone con disabilita’.

Il Consiglio di Stato, infatti, non solo ritiene il DPCM citato un atto di per se’ immediatamente lesivo dei diritti dei soggetti interessati per l’effetto “distorsivo” che comporta l’inclusione di tutti i trattamenti indennitari tra i redditi rilevanti ai fini ISEE, ma si spinge ben oltre nelle proprie argomentazioni.

Le indennita’, si legge nella sentenza, non sono ne’ un reddito, ne’, tanto meno, un reddito “disponibile” ai sensi delle norme citate e, addirittura, le Amministrazioni appellanti “non riescono a fornire … la ragione per cui le indennita’ siano non solo o non tanto reddito esente, quanto reddito rilevante ai fini ISEE”.

Esse sono, infatti, prestazioni “presidiate da valori costituzionali aventi pari dignita’ dell’obbligo contributivo” e , percio’, se di indennita’ o di risarcimento veri e propri si tratta, ne’ l’una, ne’ l’altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunta dal diritto vigente.

Il Consiglio di Stato coglie inoltre l’occasione di svolgere alcune precisazioni che per la loro valenza meritano di essere citate per esteso:

“l’indennita’ di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunche’, ne’ certo all’accumulo del patrimonio personale, bensi’ a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilita’ che provoca in se’ e per se’ disagi e diminuzione di capacita’ reddituale. Tali indennita’ o il risarcimento sono accordati a chi si trova gia’ cosi’ com’e’ in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parita’ morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al piu’ mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacita’ selettiva» dell’ISEE, se deve differenziare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non puo’ compiere l’artificio di definire reddito un’indennita’ o un risarcimento, ma deve considerali per cio’ che essi sono, perche’ posti a fronte di una condizione di disabilita’ grave e in se’ non altrimenti rimediabile”.

Le parole del Consiglio di Stato crediamo che non abbiano bisogno di ulteriori commenti, rendendo chiaro ancora una volta e per sempre, che l’indennita’ di accompagnamento non puo’ e non deve in nessun caso essere considerata un reddito per chi la percepisce e cio’ non solo ai fini fiscali, ma anche e soprattutto ai fini della concessione di prestazioni sociali di ogni genere.

Alla luce di tale pronuncia, l’Unione, si attiverà in tutte le sedi opportune affinche’, come espressamente indicato dallo stesso Consiglio di Stato, venga corretto in tempi brevissimi il disposto dell’art. 4 del DPCM 159/2013 per tornare a una definizione piu’ realistica e umanamente piu’ accettabile e nel contempo piu’ precisa del concetto di «reddito disponibile” e per consentire a soggetti che ne hanno pieno diritto l’accesso a tutte le specifiche prestazioni assistenziali di cui necessitano, in condizioni di parita’ sostanziale con gli altri cittadini.