Legge Regionale 5 agosto 2016 n. 20
Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana
e della lingua dei segni italiana tattile.
(Lombardia, BUR 8 agosto 2016, n. 32, Supplemento)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1.
La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie mediante l’abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
Art. 2 Destinatari.
1.
Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.
Art. 3 Funzioni della Regione.
1.
La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall’articolo 1, favorisce:
a)
il coinvolgimento e la collaborazione tra le agenzie di tutela della salute (ATS), gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all’articolo 2;
b)
l’utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e per favorire l’accesso e la fruizione dell’informazione;
c)
gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
d)
la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l’insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia);
e)
l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
f)
le pari opportunità e l’accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 2;
g)
l’accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all’articolo 2, attraverso l’utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l’accesso alla comunicazione e all’informazione.
Art. 4 Interventi e azioni regionali.
1.
La Regione, per realizzare l’inserimento e l’integrazione dei soggetti di cui all’articolo 2, favorisce:
a)
l’uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
b)
la diffusione dell’insegnamento e dell’uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l’Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologi innovativi, al fine di rendere effettivo l’adempimento all’obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all’articolo 3;
c)
la diffusione dell’utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia;
d)
la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l’accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
e)
la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l’abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.
2.
La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l’abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.
Art. 5 Programmazione attività.
1.
La Regione con il piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all’articolo 2.
Art. 6 Norma finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in ambito sociale della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 50.000,00 nel 2016 e in euro 150.000,00 nel 2017, si provvede con l’aumento della disponibilità della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità” -Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” -Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2.
Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3.
Alle spese per gli interventi di carattere sanitario della presente legge, da definirsi nell’ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, con le risorse allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” -Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2016-2018.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.