Linee guida regione Lombardia servizi di inclusione scolastica per studenti disabili

Linee guida regione Lombardia servizi di inclusione scolastica per studenti disabili

Allegato A
Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale.
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1. Finalità
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2. Normativa di riferimento
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3. Tipologia degli interventi
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4. Servizio di trasporto scolastico
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4.1 Destinatari
4.2 Modello Organizzativo
4.3 Modalità di attivazione del servizio
4.4 Modalità di erogazione del servizio
4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
4.7 Provvedimenti attuativi
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5. Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
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5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
5.2 Modello organizzativo
5.3 Modalità di attivazione del servizio
5.4 Modalità di erogazione del servizio
5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
5.7 Provvedimenti attuativi
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6. Interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale
6.1. Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
6.2 Modello organizzativo
6.3 Modalità di attivazione del servizio
6.4 Modalità di erogazione del servizio
6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
7. Disposizioni finali
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1. Finalità
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Le presenti linee guida sono volte a definire – in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e s.m.i. – i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte dei Comuni dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.
Gli interventi sono realizzati attraverso una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l’obiettivo di dare attuazione al principio dell’inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un’ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della qualità della vita.
Gli interventi regionali concorrono insieme all’attività dei docenti curriculari, dei docenti di sostegno e al personale ATA, a definire il quadro complessivo di azioni volte ad assicurare il diritto allo studio e l’accesso gratuito ai servizi scolastici dello studente disabile. In tal senso, il livello di prestazione assicurata allo studente deve sempre tenere conto degli interventi complessivi assicurati dall’Amministrazione.
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2. Normativa di riferimento
– Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
– Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare gli articoli 139 e seguenti;
– Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
– Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
– Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
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– D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;
– l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
– Articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
– l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
– l.r. 30 dicembre 2009, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
– l.r. 5 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”;
– Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

– D. Lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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3. Tipologia degli interventi
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Gli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità riguardano:
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1. il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa;
2. il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità;
3. i servizi integrativi di inclusione scolastica (assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico, fornitura di materiale didattico speciale e testi scolastici) a favore degli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.
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4. Servizio di trasporto scolastico
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Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli studenti di secondo ciclo con disabilità dall’abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi:
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a) servizi di trasporto svolti in ambito urbano, extraurbano o in area urbana -anche privati- finalizzati al raggiungimento della sede scolastica e formativa degli studenti con disabilità non autonomi;
b) servizi di assistenza specialistica al trasporto, anche attraverso mezzi attrezzati con personale specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
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4.1 Destinatari
Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto (Verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).
Per gli studenti che hanno concluso i percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.14 delle legge n. 328/2000 relative ai progetti individuali per le persone disabili di competenza dei Comuni.
A decorrere dal 1°gennaio 2019, l’accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017.
4.2 Modello organizzativo
I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.
I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all’articolo 18 della l.r. 3/2008, gli istituti scolastici, nonché con le ATS e relativi distretti e con le ASST.
L’erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione a fronte di progetti – anche individuali – presentati dai Comuni.

4.3 Modalità di attivazione del servizio
Il servizio di trasporto a favore di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado o istituti formativi di secondo ciclo, aventi sede nel territorio regionale, è attivato dal Comune di residenza dello studente.
Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all’istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al punto 4.1.
Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell’istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.
L’istituzione scolastica, acquisita l’istanza e sentito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di cui all’articolo 15 della L.104/92, la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui al paragrafo 4.1, di quella relativa all’informativa sulla privacy ed all’autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. Lgs. 196/2003- indicando la necessità dell’intervento, con i relativi tempi e modalità.
Il Comune provvede alla valutazione delle richieste ed alla formulazione dell’elenco dei beneficiari.
Al termine dell’istruttoria, il Comune presenta alla Regione – tramite apposito sistema informativo- la richiesta di contributo.
In fase di prima applicazione, le Province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono tempestivamente ai comuni la puntuale ricognizione degli studenti beneficiari del servizio nell’anno scolastico 2016/2017, al fine di consentire agli stessi la verifica dello stato di avanzamento della ricognizione del fabbisogno.
4.4 Modalità di erogazione del servizio
Il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi -anche “in house”-, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati.
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4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
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Il valore del contributo per ciascuno studente disabile è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione. L’importo massimo del contributo è definito nei seguenti importi:

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Fascia chilometrica (andata e ritorno)
Contributo massimo riconosciuto  
Fino a 10 km
€ 1.500.00  
Oltre i 10 km e fino a 20 km
€ 2.500,00  
Oltre i 20 km e fino a 30 km
€ 3.500,00  
Oltre i 30 km
€ 4.000,00
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Il preventivo di spesa è effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 € al Km.
E’ escluso dal contributo l’utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”.
La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:
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– il 50% a conclusione dell’istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
– la restante quota -nei limiti delle spese sostenute e sino all’importo massimo riconoscibile- a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa
presentazione di rendicontazione finale.
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I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

L’ importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 4.7. ad esito dell’attività di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 4.6.
4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
I Comuni destinatari del contributo sono tenuti a conservare – per ciascun anno scolastico e formativo- la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche – anche a campione – svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull’apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all’attivazione dei servizi e all’assegnazione dei contributi.
A conclusione dell’anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione:
– relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute;
– attestazione di regolare esecuzione del servizio.
4.7 Provvedimenti attuativi
Con apposito provvedimento dirigenziale sono definite ulteriori modalità operative per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e l’assegnazione del relativo contributo ai comuni.
5. Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti di secondo ciclo con disabilità, funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, viene erogato dai Comuni avvalendosi dell’attività svolta da un assistente specialistico con competenze professionali anche riferite alla tipologia di disabilità.

L’assistente specialistico è un professionista dell’educazione che lavora in favore dell’inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L’inclusione scolastica si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
L’assistente specialistico svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, perseguendo l’integrazione dello studente con disabilità nella scuola, attraverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studenti del gruppo classe, il personale della scuola e gli insegnanti.
L’assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell’ambito del contesto scolastico e formativo.
In particolare, svolge le seguenti attività:
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– collabora alla stesura e all’aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari;
– programma, realizza e verifica interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curriculari e di sostegno nelle attività della classe;
– supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
– collabora all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse;
– in sede extrascolastica collabora per le uscite e i viaggi di istruzione in connessione all’offerta formativa dell’istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per il passaggio dal percorso scolastico all’inserimento lavorativo.

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L’assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curriculari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA con il coordinamento del dirigente scolastico. E’ altresì figura distinta dall’assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriali.
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5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
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Sono destinatari del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, residenti in Lombardia o in altri Comuni, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza. (Verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006,
integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).
Nella diagnosi funzionale dello studente disabile deve essere indicato, tra l’altro, il livello di fabbisogno di assistenza anche, anche sulla base di accordi tra comuni e istituzioni scolastiche e in relazione ai seguenti criteri:
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 tipologia di diagnosi;
 fascia di età;
 livello di funzionamento;
 comorbilità;
 tipologia di frequenza scolastica.
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All’intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell’intervento in termini di numero di ore settimanali da assegnare.

Per le certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il GLHO, d’intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale ed ai bisogni dello studente così come descritti nel PEI.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs.
66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell’ambito del profilo di funzionamento di cui all’art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5.2 Modello organizzativo
I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.
I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all’articolo 18 della l.r. 3/2008, gli uffici scolastici territoriali, le ATS e relativi distretti, le ASST nonché con gli istituti scolastici, anche attraverso progetti volti a garantire omogeneità ed efficienza del servizio.
L’erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione a fronte di progetti -anche individuali – presentati dai Comuni.

Il Comune provvede, altresì, all’adozione del progetto individuale di cui all’art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi educativi, sanitari e sociosanitari di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le famiglie.
Le ATS – nell’ambito dell’attività della cabina di regia di cui all’art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009- assicurano il raccordo tra il fabbisogno assistenziale rilevato e gli obiettivi delle presenti linee guida, al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.
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5.3 Modalità di attivazione del servizio
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Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a favore di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado e istituti formativi di secondo ciclo aventi sede nel territorio regionale è attivato dal Comune di residenza dello studente.
Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all’istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al punto 5.1.
Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell’istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.
L’istituzione scolastica, acquisita l’istanza, sentito il GLI e acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal GLHO, la trasmette al Comune -corredata della documentazione di cui al paragrafo 5.1, di quella relativa all’informativa sulla privacy ed all’autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D.Lgs. 196/2003- indicando la necessità e la misura dell’intervento (livello di fabbisogno di assistenza).
Il Comune, in accordo con l’istituto scolastico, provvede all’istruttoria delle richieste e alla formulazione dell’elenco dei beneficiari.
Il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell’intervento entro l’orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi di istruzione o l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all’espletamento delle prove d’esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.
A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, tramite apposito sistema informativo, una richiesta di contributo individuale contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale – tenuto conto anche della condizione di disabilità grave dello studente di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/1992- e dell’importo del relativo contributo. In fase di prima applicazione, l’importo del contributo è così determinato:

tabella con 2 colonne e 5 righe
Intensità del fabbisogno assistenziale  
Livello di fabbisogno
Importo della contributo  
da 8 a 10 ore
da € 5.712,00 a € 7.140,00  
da 6 a 7 ore
da € 4.284,00 a € 4.998,00  
fino a 5 ore
Max € 3.570,00
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Agli studenti con disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno – rilevabili dal PEI e condivise all’interno del GLHO- è riconosciuto un monte ore aggiuntivo, fermo restando quanto stabilito al successivo paragrafo 6 con riferimento all’individuazione dell’intervento specialistico più idoneo per gli stessi.
Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base della seguente formula: numero di ore settimanali x 34 settimane di frequenza scolastica x costo orario pari a € 21,00 (IVA inclusa). Tale importo può essere oggetto di rideterminazione nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 5.7. ad esito dell’attività di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 5.6..
Con specifici interventi sono riconosciute attività specialistiche di coordinamento e supervisione pedagogica nelle aree educative e nella costruzione di un raccordo tra il PEI e il progetto di vita dello studente, in particolare per l’ambito lavorativo.
In fase di prima applicazione, le Province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono tempestivamente ai comuni la puntuale ricognizione degli studenti beneficiari del servizio nell’anno scolastico 2016/2017, al fine di consentire agli stessi la verifica dello stato di avanzamento della ricognizione del fabbisogno.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, il servizio è attivato dal Comune ad esito dell’attività dell’unità di valutazione multidisciplinare di cui all’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2017 e in accordo con l’istituto scolastico, anche ai fini della predisposizione del PEI.
Con riferimento all’attività e tempistica dei gruppi per l’inclusione scolastica, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 del medesimo D. Lgs. n. 66/2017.
5.4 Modalità di erogazione del servizio
Il Comune provvede all’erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati. Le figure professionali di cui può avvalersi sono quelle previste dalla vigente normativa statale.
Nella selezione dei soggetti gestori e degli operatori, i Comuni che organizzano il servizio sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché di rapporti di lavoro, anche avvalendosi del personale specializzato in servizio presso amministrazioni pubbliche.
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5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
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Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità, il valore del contributo per ciascun studente disabile è determinato dalla Regione in base ai livelli di intensità del fabbisogno di assistenza di cui al paragrafo 5.3, assicurando la massima estensione del servizio.
La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:
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– il 50% a conclusione dell’istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
– la restante quota a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale.
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5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
I Comuni destinatari dei contributi sono tenuti a conservare – per ciascun anno scolastico e formativo- la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche – anche a campione – svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale nell’apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all’attivazione dei servizi e all’assegnazione dei contributi.
A conclusione dell’anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione:
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– relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute;
– attestazione di regolare esecuzione del servizio.
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5.7 Provvedimenti attuativi
Con apposito provvedimento dirigenziale sono definite ulteriori modalità operative per lo svolgimento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e l’assegnazione del relativo contributo ai comuni.
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6. Interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale
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La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. Gli interventi, realizzati sulla base di progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive. I progetti tengono conto delle indicazioni provenienti dai servizi sociali dei comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie- territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione.
Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative.
Nei casi di pluridisabilità, deve essere individuato dalla scuola, in accordo con la famiglia e su indicazione specialistica, l’intervento più opportuno, tenuto conto dello specifico bisogno dello studente nell’ambito del contesto scolastico.
Gli interventi riguardano nello specifico:
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a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva
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Il servizio è realizzato da una figura educativa con adeguata esperienza e/o formazione che supporta lo studente con disabilità visiva nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia. In particolare, svolge le seguenti attività:
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– condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
– favorisce lo sviluppo dell’autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
– supporta lo studente nel processo di conoscenza dell’ambiente;
– condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente;
– si rapporta con il tiflologo di riferimento per le diverse attività in essere;
– si pone come mediatore attivo nel favorire l’approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
– prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
– si raccorda con gli operatori scolastici, il tiflologo e la famiglia.
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L’assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio, per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.
Il costo orario medio dell’educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) e per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi di istruzione o l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all’espletamento delle prove d’esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.
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b) Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva
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Il servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva è volto a sopperire alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d’apprendimento, nell’inclusione scolastica e nella socializzazione.
Gli interventi si concretizzano nell’affiancamento dello studente da parte di operatori specializzati nelle difficoltà comunicative, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascuno studente e secondo modalità e metodi di trattamento necessari come la lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli studenti sordi segnanti e l’oralismo a favore degli studenti sordi non segnanti.
L’assistente alla comunicazione per sordi svolge la propria funzione mediante azioni quali:
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– facilitare la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
– rendere accessibile allo studente l’insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l’ISE ( Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
– utilizzare le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell’età evolutiva- per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali;
– facilitare l’integrazione dello studente all’interno della classe e del contesto scolastico;
– stabilire un corretto rapporto con le famiglie;
– costruire collaborazioni con i docenti della scuola;
– collaborare alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI) ;
– mediare nell’ascolto delle lezioni d’aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l’accesso ai contenuti didattici;
– facilitare l’acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
– partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia organizzati dalla scuola.
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L’assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.
Il costo orario medio dell’educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) e per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi di istruzione o l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all’espletamento delle prove d’esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.
L’assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnati di sostegno e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell’intero ambiente scolastico, volte al coinvolgimento di tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, con un modello di partecipazione attiva.
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c) Consulenza tiflologica
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La consulenza tiflologica, intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico, ha l’obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità.
L’intervento di consulenza tiflologica è condotto dal tiflologo, pedagogista specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curricolari all’effettiva potenzialità di apprendimento dello studente. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all’allievo che non vede.
Il tiflologo svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curricolari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell’allievo con disabilità visiva.
Il tiflologo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
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 partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall’osservazione dello studente, fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;
 interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
 fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
 introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
 fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.
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Lo standard del servizio di consulenza tiflologica è rappresentato nella sottostante tabella:

tabella con 3 colonne e 5 righe
Ordine scuola
N.incontri annui
Ore per incontro  
Infanzia
Min 4 Max 6
4  
Primaria
Min 3 Max 6
4  
Secondaria I grado
Min 3 Max 4
4  
Secondaria II grado
Min 2 Max 4
4
fine tabella

Il costo orario medio dell’educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi di istruzione o l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all’espletamento delle prove d’esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.
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d) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo
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Il servizio, volto al completamento del servizio di inclusione scolastica, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e si esplica nella fornitura del materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:
-per gli studenti ciechi e ipovedenti:
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 materiale (tiflo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva -specifico per studenti ipovedenti- e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflologo;
 libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy).
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L’importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 500,00 per gli alunni dalla scuola dell’infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Agli studenti ciechi assoluti e ciechi parziali, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflologo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l’uso del sistema di letto/scrittura Braille.
Per gli studenti ipovedenti, l’uso delle fotocopie ingrandite, deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità impreviste, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa.
-per gli studenti sordi è utile l’utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento: le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo.
Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell’utilizzo dei computer, l’uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc. Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli alunni/studenti possono utilizzare diversi software

specifici
di supporto all’apprendimento,
vocabolari multimediali,
editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche
attive e costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS.
Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale, come i cavi ad induzione, collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico, ingrandita su video, che facilitano notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico.
Fondamentale l’utilizzo di strumenti didattici funzionali allo svolgimento del lavoro dell’assistente e per l’apprendimento dell’alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad esempio: Lingua dei Segni Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe normodotati, il tutto supportato da immagini e testo).
Testi specifici adatti agli alunni/studenti sordi sono quelli che consentono di insegnare e di imparare con l’uso delle mappe e di strategie logico-visive per l’organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche.
L’importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 500,00 per gli alunni dalla scuola dell’infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
6.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
Sono destinatari degli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflologico, materiale didattico speciale e testi scolastici per persone con disabilità sensoriale gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell’infanzia all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione
(Verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).
Sono definiti disabili sensoriali:
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a) studenti con disabilità visiva, e precisamente:
– persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001),
– persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001),
– persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
– persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;
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elenco  di 2 elementi
b) studenti sordi, quali nello specifico:
– soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1).
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– soggetti ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità – 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell’ambito del profilo di funzionamento di cui all’art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6.2 Modello organizzativo
I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriali sono svolti dalle ATS per ciascuna tipologia di intervento-per il tramite di operatori qualificati in forma singola o in rete, individuati in seguito all’emanazione di apposita manifestazione di interesse.
L’avviso tipo per la manifestazione di interesse è approvato da parte della Regione in accordo con le ATS sulla base dei seguenti criteri di qualificazione
degli operatori:
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1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l’impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale;
2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l’impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.
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La pubblicazione della manifestazione e l’istruttoria per l’ammissibilità sono svolte dalle singole ATS.
L’erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità sensoriale è sostenuta dalla Regione mediante l’attribuzione alle ATS, sulla base del fabbisogno annuo rilevato, delle risorse finanziarie necessarie per svolgere il servizio. In fase di prima applicazione il riparto alle ATS è effettuato sulla base delle spesa storica riferita all’anno scolastico precedente.
L’erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalle ATS in relazione a piani individuali presentati dagli operatori qualificati.

L’individuazione dell’operatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola.
Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all’art. di cui all’art. 6, comma 6, lett.f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.
elenco  di 1 elementi livello interno 1
6.3 Modalità di attivazione del servizio
fine elenco livello interno 1
fine elenco
Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a favore di studenti con disabilità è svolto dalle ATS per il tramite di soggetti qualificati.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda che deve essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all’istituto scolastico frequentato, corredato dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.l se non già in possesso dell’istituto.

L’istituzione scolastica, acquisita l’istanza e sentito il GLI di istituto di cui all’articolo della L.104/92, unitamente alla liberatoria della privacy per il trattamento dei dati da parte della ATS e del Comune e, relativa scheda accoglienza, la trasmette al Comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui al paragrafo 6.1 comprovante la condizione di disabilità dello studente nonché la necessità e la misura dell’intervento.
In questo primo anno di sperimentazione, è consentito ad uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne – in alternativa alla richiesta presentata all’Istituto scolastico, e solamente per i servizi di assistenza specialistica per disabili sensoriali (Servizio di assistenza alla comunicazione, consulenza tiflologica, Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo) – la possibilità di presentare la richiesta direttamente ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
Il Comune, in accordo con l’istituto scolastico, provvede alla raccolta delle richieste e trasmette la documentazione, unitamente alla liberatoria della privacy e per il trattamento dei dati da parte della ATS sottoscritta dal soggetto richiedente- anche tramite il sistema informativo- alla competente ATS per l’istruttoria della domanda e la determinazione del fabbisogno.
Le ATS, effettuata la raccolta del fabbisogno, inviano ad ogni famiglia l’elenco con i riferimenti degli operatori qualificati sul territorio, risultati idonei alla manifestazione di interesse, per la scelta dell’operatore stesso e per la predisposizione del piano individuale. La famiglia sceglierà tra gli operatori ammessi e comunicati dalla ATS e, l’ATS, stessa avrà facoltà di armonizzare eventuali presenze plurime degli operatori all’interno di una stessa classe.
Gli operatori inviano alla competente ATS il piano individuale per la successiva validazione necessaria al riconoscimento del contributo.
L’organizzazione settimanale è definita, con il coinvolgimento delle famiglie, dal gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità insieme con l’operatore qualificato nell’ambito dello specifico piano educativo individuale. Le ore di assistenza devono consistere in azioni coerenti con il PEI del destinatario, inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell’area della socializzazione.
Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all’art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.
elenco  di 1 elementi livello interno 1
6.4 Modalità di erogazione del servizio
fine elenco livello interno 1
fine elenco
La ATS di riferimento nella erogazione degli interventi si avvale degli operatori risultati idonei dopo la manifestazione di interesse.
L’operatore in forma singola o in rete, eroga gli interventi previsti nel Piano individuale e nel PEI nel rispetto delle figure professionali come da normativa vigente.
L’operatore qualificato per l’erogazione dei servizi deve prendere in carico lo studente con disabilità sensoriale, anche con minorazioni aggiuntive, in maniera globale ed essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà a cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

Il soggetto erogatore dei servizi deve garantire in tempo utile tutte le figure professionali previste dalla legge 104/1992.
I soggetti qualificati sono sempre responsabili dell’esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, gli istituti scolastici e formativi e i terzi. Essi sono responsabili altresì dell’operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

elenco  di 1 elementi livello interno 1
6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
fine elenco livello interno 1
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La Regione ripartisce tra le ATS le risorse finanziarie per la quota dedicata ai servizi per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

Il riparto è effettuato in proporzione alle spesa storica riferita all’anno scolastico precedente.
In fase di prima applicazione per l’a.s. 2017/2018, il budget assegnato a ciascuna ATS è determinato sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalle province.
Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi, il valore massimo del piano di intervento è determinato nel rispetto dei valori dei singoli interventi e nel rispetto del valore medio presunto, per il primo anno di sperimentazione, sulla base della spesa storica pari a € 5.800,00 per ciascun studente disabile variabile in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente.
In presenza di esigenze e gravità che comportino un contributo di valore superiore a € 5.800,00 l’operatore elabora un piano di intervento sul sistema che dovrà essere convalidato dalla ATS in deroga al valore medio e comunque non superiore a € 7.000,00.
Analogamente la deroga al valore medio pari a € 5.800,00 e comunque non superiore a € 7.000,00 può avvenire in presenza di piani di intervento caratterizzati da elementi didattico-educativi, innovativi e di eccellenza già presenti sul territorio.
Il valore compreso tra il valore medio pari a €5.800,00 e il valore massimo di € 7.000,00 concesso in deroga e validato dalla ATS , in presenza di economie generate per esigenze inferiori al valore medio del contributo di altri casi, può essere riconosciuto con criterio forfettario.
Le medesime modalità sono applicabili anche in caso di rimodulazione del Piano di Intervento durante l’anno scolastico per l’incremento e la riduzione degli interventi, determinata dalla variazione del bisogno assistenziale.
La liquidazione delle risorse alle ATS, sulla base della spesa storica, avviene in tre fasi:
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– almeno il 40% all’inizio dell’anno scolastico,
– una quota pari al 40% a rendicontazione della prima quota e da gennaio 2018, e il saldo a rendicontazione finale.
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Le ATS corrispondono il compenso agli operatori in tre fasi:
-anticipo del 30% alla presa in carico del ragazzo,
-ulteriore 30% con dichiarazione dell’operatore di aver realizzato gli interventi del Piano per il 50%
-il saldo a seguito di verifica da parte della ATS dell’attività svolta dall’operatore e dei singoli Piani di Intervento.
Ai fini della liquidazione del contributo, gli operatori qualificati sono tenuti a trasmettere alle ATS tramite il sistema informativo regionale la seguente documentazione:
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– relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute;
– attestazione di regolare esecuzione del servizio.
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6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
Le ATS governano e vigilano sul rispetto dei livelli minimi previsti nelle linee guida.
Le ATS sono inoltre tenute ad alimentare il monitoraggio regionale sull’apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi  all’attivazione dei servizi e all’assegnazione dei contributi.
Gli operatori qualificati trasmettono mediante il sistema informativo la documentazione attestante l’erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche –