La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha stabilito che al lavoratore che gode dei permessi della legge n.104/92 e che presta un servizio part-time verticale oltre il 60%, questi (contrariamente a quanto disposto dalle circolari dell’INPS), sono concedibili in modo non proporzionale ma bensì nella loro interezza.
Resta fermo che per part-time di proporzioni inferiori o di part-time orizzontale, i permessi della legge 104/92 vanno concessi in modo frazionale proporzionato al servizio in prestazione.