Statuto della cooperativa “La Sfida”

Statuto della cooperativa sociale “LA SFIDA” S.r.l.

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Bergamo, la Società Cooperativa denominata “ La SFIDA” Società cooperativa sociale”

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa può aderire ad organizzazioni e/o confederazioni di cooperative e/o consorzi nazionali presenti sul territorio provinciale

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione ed inclusione sociale dei cittadini, con prioritaria attenzione ai soggetti in stato di disabilità sensoriale, fisica psichica e relazionale  Attraverso lo svolgimento di attività d’impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato ed armonico rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche e private

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale degli stessi e delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci – l’autogestione responsabile dell’impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza negli ambiti territoriali della provincia di Bergamo, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di organizzazioni e/o confederazioni di cooperative e/o consorzi nazionali presenti sul territorio provinciale a cui potrà eventualmente aderire.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. 

La cooperativa è promossa dall’UNIONE ITALIIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (Onlus) SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO.Via Diaz,14 – 24128 Bergamo a seguito di un progetto di  graduale e globale inclusione dei soggetti con disabilità visiva totale e parziale come previsto dalla legge 138/2001 e minorazioni aggiuntive (pluriminorazioni).

Art. 4 (Oggetto sociale)

Premessa:  il contenuto di questo art. 4, che si evidenzia nei commi successivi, è da intendersi prevalentemente applicato ai soggetti con disabilità visiva totale o parziale e a minorazioni aggiuntive così come affermato nel precedente articolo 3 di questo Statuto.   

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto l’impegno a realizzare sia l’inserimento nelle forme di lavoro tradizionali dei disabili visivi previste dalla legislazione di tutela, sia, soprattutto, la ricerca, l’individuazione e la sperimentazione di nuove professioni ed ambiti  occupazionali. Ne consegue che l’azione della Cooperativa è rivolta:

a)         Servizi e interventi Per favorire e consolidare il posto di lavoro per persone disabili visive attualmente impegnate in strutture pubbliche e private  come centralinisti e massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione organizzando momenti di formazione e eventuale riorganizzazione mirata rivolte a lavoratori e datori di lavoro che tutelino le rispettive aspettative ed esigenze.

b)  Servizi di gestione, trattamento, archiviazione ed elaborazione dei dati da supporto cartaceo a  supporto elettronico-informatico nelle sue diverse forme, analogamente trasposizione di materiale da supporti audio tipo nastri magnetici, audiocassette, cd audio a supporto elettronico-informatico, partecipazione in diretta di operatori stenotipisti, tecnici della registrazione audio e audiovisiva  a Consigli delle pubbliche e private amministrazioni, ad assemble, a convegni, a dibattimenti e  alle iniziative che  prevedono la registrazione audio o la registrazione audiovisiva, la redazione di verbali o atti.

c)  Servizi di gestione della comunicazione multimediale e della telefonia per conto di terzi, centri di informazione telefonica (call-center), centri di telelavoro e telemarketing, gestione banche dati per conto di terzi.

d) Centri per  interventi di massofisioterapia, terapia della riabilitazione rivolti a soggetti colpiti da esiti traumatologici od altro, a soggetti e società che praticano attività sportive, a cittadini interessati al massaggio e/o  prestazioni di tipo estetico.

e)  Centri diurni per l’accoglienza di soggetti disabili visivi con minorazioni aggiuntive (pluriminorati) per attuare, quando sia possibile,  momenti e forme di lavoro adeguati alle loro possibilità e capacità; Per i casi più gravi idonei servizi di sollievo finalizzati a limitare in loro sintomi di disagio, attuando forme ludiche e momenti relazionali adeguate. Il coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie e del volontariato è imprescindibile e determinante.

f)  Centro provinciale di sostegno e formazione all’integrazione scolastica, lavorativa e sociale  dei disabili visivi totali e parziali, dei pluriminorati rivolto agli operatori della scuola di ogni ordine e grado, dell’Università, degli enti locali competenti, degli operatori della sanità nelle sue varie forme e nei luoghi della propria operatività e presenza, delle case di riposo per anziani o di sollievo, del mondo dell’imprenditoria pubblica e privata, della ricerca;

g)  servizi per la produzione di materiale scolastico speciale da fornire agli studenti disabili a scuola e a domicilio, per la preparazione contingente di materiale specifico da parte degli operatori della scuola in relazione alle esigenze dell’operatività didattica quotidiana; servizi per la assegnazione di personale qualificato  a domicilio per le attività extrascolastiche degli studenti disabili visivi o con pluriminorazioni per  assolvere il diritto dovere di frequentare la scuola. Servizi di consulenza e formazione, di individuazione di ausili tecnologici e/o modalità organizzative   ai datori di lavoro pubblici e privati per rendere disponibili ed effettivi posti di lavoro per i disabili. Una robusta ed efficace formazione sui benefici ed i vantaggi delle moderne risorse tecnologiche ed informatiche e del loro concreto utilizzo è sempre più determinante per l’autonomia dei disabili; questa affermazione sta a significare che ogni disabile visivo, la propria famiglia, ogni operatore o soggetto coinvolto sulle vicende della disabilità deve farsene carico seppur con conoscenze ed utilizzo in forme diversificate della potenzialità benefica di queste tecnologie. Lo strumento della convenzione con le strutture competenti è lo strumento operativo da privilegiare

h)  Servizi di mobilità ed orientamento, di autonomia personale nella vita pratica in casa e all’esterno, interventi di formazione mirata all’autonomia sui soggetti ospiti di case di riposo ed altro.

i)   Interventi per favorire le attività sportive, per l’aggregazione dei disabili fra di loro e nei contesti sociali di appartenenza, per la fruizione del tempo libero secondo le proprie possibilità ed esigenze.

j)   Servizi di aiuto e di sollievo per le famiglie che vedono la presenza di soggetti con pluriminorazioni.

k)  Interventi di tipo formativo e culturale, nelle scuole, in convegni e momenti assembleari adeguati, nelle iniziative delle biblioteche e nelle diverse forme partecipative possibili per favorire una serena conoscenza della minorazione visiva, per far conoscere le sue risorse, per  valorizzare le differenze insite.

l)   Interventi di promozione, formazione e valorizzazione del volontariato locale, sia nei confronti dei singoli volontari che delle associazioni e gruppi del territorio.

m) Servizi di mediazione culturale e linguistica a favore delle famiglie migranti, in particolare extracomunitarie, residenti nel territorio di competenza della cooperativa, con particolare attenzione alla tutela delle persone con disabilità visive con aggiunta di eventuali altre minorazioni.

n)  Interventi di promozione della cooperazione sociale, sia su un versante culturale, attraverso momenti formativi e culturali, che su un versante imprenditoriale attraverso il sostegno alla nascita di nuove realtà di cooperative sociali sul territorio.

     Tutto  quanto previsto nei precedenti commi potrà essere realizzato sia in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

 

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci )

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

  • concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1)  soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2)  soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e  nei limiti previsti dalla legge;

3)  soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all’oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

 

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 2 per la prima sottoscrizione.

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 24.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con

deliberazione dell’assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a)  l’importo complessivo dell’emissione;

b)  l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c)  il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e)  i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito 1 voto nelle assemblee della società a prescindere dal entità del capitale sociale versato.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci  cooperatori.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

 

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 11 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 50,00.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All’atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno

diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci che determinerà in particolare l’eventuale durata minima del rapporto sociale.

L’assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

  • l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
  • la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’assemblea;
  • i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione

maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a)  al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b)  all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 12 (Assemblea speciale)

L’assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d’impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 13 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

 

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)  l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)  la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c)  l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e)  la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f)  la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

g)  la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

h)  l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

i)   la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Se trattasi si società, oltre a quanto previsto dai precedenti punti a), b), d), e), f), g), h), i), la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

l) copia dell’ultimo bilancio approvato dagli organi competenti e copia del bilancio sociale o relazione morale se esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 15 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)  al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

  • del capitale sottoscritto;
  • dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b)  all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 16 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

  • per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  • per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 17 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)  che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)  che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c)  che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e  seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 18 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a)  non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione, come previsto dall’articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b)  risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c)  previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 365 giorni, si non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l’attività di volontariato;

e)  svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;

f)  manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 5 assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 42 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 19 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 20 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 21 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 22 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 18, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

 

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1)  dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

  • dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a?

€ 50,00 con un minimo di una quota per la prima sottoscrizione.

b)  dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c)  dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2)  dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3)  dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4)  dalla riserva straordinaria;

5)  da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.

Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 15. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)  a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b)  al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)  ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

  • Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall’art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L’assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

  • erogazione diretta;
  • Aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
  • emissione di obbligazioni;

emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a)  Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;

b)  La qualifica / professionalità;

c)  I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e)  La tipologia del rapporto di lavoro;

f)  La produttività.[MSOffice1]

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

 

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi)

Sono organi della società:

a)  l’Assemblea dei soci;

b)  il Consiglio di Amministrazione;

c)  il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) L’organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 28 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Funzioni dell’Assemblea)

L’assemblea ordinaria:

1.  approva il bilancio e destina gli utili;

2.  delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 9, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3.  delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4.  approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5.  procede alla nomina degli amministratori;

6.  procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7.  determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

8.  approva i regolamenti interni;

9.  delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10.       delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 25.

L’assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 cod. civ.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 31 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un (1)  solo voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Art. 33 (Presidenza dell’Assemblea)

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 9, determinato di volta in volta dall’Assemblea ordinaria dei soci.

In rapporto al numero di consiglieri di cui è costituito il Consiglio di amministrazione, e nel rispetto delle normative vigenti, 2 o 3 Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Sezionale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (ONLUS) Sezione provinciale di Bergamo, in quanto Ente promotore della cooperativa, mentre la restante maggioranza viene eletta dall’Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori, incluse anche le persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

1)  che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;

2)  che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

3)  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4)  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell’articolo 2389.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea.

Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 41 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall’assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile.

 

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell’Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro/collegio arbitrale, che verrà nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Bergamo ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio; l’arbitro / il collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La sospensione o la modifica della clausola compromissoria dev’essere approvata dall’assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.

L’arbitro / il collegio arbitrale dovranno decidere entro 60 giorni dalla nomina.

Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che la risoluzione e le determinazioni dell’arbitro / collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Liquidatori)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente “Disciplina delle società cooperative”,  a norma dell’art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.