Tasse scolastiche pagamenti e esenzioni

Tasse scolastiche: pagamenti ed esenzioni.

Ritenendo la materia di interesse generale per le famiglie dei nostri ragazzi e per i nostri studenti, sperando di fare cosa gradita (con il prezioso aiuto dell’ufficio istruzione della nostra presidenza nazionale e dell’agenzia Iura), indichiamo di seguito, una sintesi della normativa vigente in materia di tasse scolastiche, delle loro modalità di pagamento e delle esenzioni ammesse.

 

Norme di riferimento:

con riguardo alle tasse scolastiche:

l’articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76;

l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990.

con riguardo alla dispensa del loro pagamento:

il già citato articolo 200;

l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

e il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019.

Ma normalmente quali sono queste tasse scolastiche?

nelle classi quarta e quinta degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono dovute:

la tassa di iscrizione di 6,04 euro;
la tassa di frequenza di 15,13 euro;
la tassa di esame di 12,092 euro;
la tassa di diploma di 15,13 euro.

La tassa di iscrizione è pluriennale e va corrisposta dopo il compimento dei 16 anni di età.

La tassa di frequenza è annuale e va corrisposta dopo il compimento dei 16 anni di età.La tassa è dovuta interamente, anche nei casi in cui la frequenza venga, per qualunque motivo, interrotta.

La tassa di esame va corrisposta all’atto dell’iscrizione agli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica e di Stato (ex maturità).

La tassa di diploma va corrisposta alla consegna del titolo di studio.

 

Ma quali sono gli studenti dispensati dal pagamento di queste tasse?

Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 20.000,00 euro;
gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
i ciechi civili.

Per ottenere Il beneficio della dispensa gli studenti maggiorenni e i genitori dei minori, devono presentare apposita domanda presso la segreteria dell’istituto di frequenza dello studente.

 

Condizione necessaria è il voto in comportamento non inferiore ad otto decimi.

I benefici sono persi dagli studenti che incorrano in una sospensione disciplinare superiore a cinque giorni o in sanzioni più gravi.

Gli stessi benefici sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità, vedi ad esempio il trattenimento nella medesima classe di uno studente affetto da pluri disabilità.

 

Restando a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità, contattate il nostro Consiglio regionale all’indirizzo mail: segreteria_uici@uicilombardia.org, tel. 02 67 01 18 93, per segnalare la necessità e sarete richiamati per valutare la singola situazione.